ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO "IDEA CIVIS"
STATUTO
TITOLO I
Identificazione, finalità e durata
ART. 1 – Denominazione
E' costituita l'Associazione culturaledenominata "IDEA CIVIS".
ART. 2 – Sede
La sede dell'Associazione è in Roma, Via Poli, n. 29.
La sede dell'Associazione può essere trasferita altrove con delibera del Consiglio Direttivo, che deve essere portata a conoscenza degli associati con mezzo idoneo.
Per l'esercizio delle proprie attività istituzionali l'Associazione ha facoltà di istituire uffici in Italia e all'estero.
ART. 3 – Finalità
3.1. L'Associazione non ha finalità di lucro. La sua attività è regolata dagli artt. 36 e ss. cod. civ., dalle norme del presente Statuto e dai Regolamenti approvati dall'Assemblea.
3.2. Le sue finalità sono quelle di:
- promuovere lo sviluppo e la crescita delle realtà sociali, economiche e culturali presenti sul territorio dell'area metropolitana di Roma e della Regione Lazio, attraverso una rete attiva di interventi volti alla valorizzazione e alla corretta fruizione del contesto urbano. A tal fine l'Associazione si propone di programmare e predisporre progetti di sensibilizzazione comunicazione basati su principi di sussidiarietà, solidarietà, partecipazione e coesione sociale, favorendo anche la tutela dei diritti dei consumatori.
- tutelare l'ambiente, il recupero urbano con particolare riguardo alla riqualificazione delle periferie, alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale anche attraverso l'organizzazione di incontri e l'utilizzo dei moderni metodi urbanistici di management, di marketing ambientale e territoriale;
- predisporre studi di fattibilità e metodi finalizzati al miglioramento della mobilità cittadina e a garantire una più adeguata fruizione dello spazio urbano;
- perseguire iniziative volte a diffondere il sentimento di tutela e valorizzazione del territorio finalizzato anche al miglioramento della qualità della vita urbana.
3.3. Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, l'Associazione può:
- favorire ad ogni livello forme molteplici di incontri e collaborazioni tra Cittadini, Associazioni, Istituzioni centrali e periferiche, per identificare, analizzare esigenze e criticità, al fine di promuovere e sostenere la migliore qualità degli interventi sul territorio;
- coinvolgere e collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni nazionali ed europee ed altri Enti Pubblici e Privati (Università, il sistema bancario, le Associazioni imprenditoriali, gli imprenditori privati, le Associazioni e Ordini Professionali e i singoli professionisti, le Associazione ONLUS).
3.4. In particolare, per il migliore perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può:
a) promuovere iniziative mirate alla piccola manutenzione, al ripristino e conservazione di beni e servizi pubblici, alla eliminazione di barriere architettoniche, alla installazione e/o sostituzione di arredi ludici e di intrattenimento nei parchi e nelle piazze per favorire attività solidali all'aria aperta per bambini e anziani, ad interventi in spazi pubblici finalizzati al miglioramento del decoro urbano, anche attraverso concorsi di idee;
b) sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;
c) realizzare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale in questo campo;
d) promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di giornali, riviste, pubblicazioni, notiziari, indagini, ricerche e studi;
e) collaborare con mezzi mediatici;
f) predisporre strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (ed in generale qualsiasi strumento di divulgazione si ritenga o divenga necessario);
g) organizzare, ovvero partecipare a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali;
h) stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
i) accedere, ove si ritenga necessario, a contributi volontari pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
l) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale finalizzata all'autofinanziamento, secondo la vigente normativa amministrativa e fiscale;
m) assistere, rappresentare e difendere, in ogni competente sede giudiziale, i diritti e gli interessi dei consumatori italiani ed europei, cittadini italiani e stranieri, fornendo altresì attività di assistenza e consulenza in ogni ambito giuridico, proponendosi altresì di valorizzare nella città di Roma, in Italia e se del caso anche all'estero il ruolo dei consumatori nella società civile, con facoltà di svolgere a supporto degli associati attività quali:
- organizzare seminari e manifestazioni su temi di particolare interesse ed attualità anche in collaborazione con Università, scuole, organismi pubblici e privati;
- predisporre centri di ricerca e di documentazione a servizio degli associati;
- provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, supporti audiovisivi di carattere scientifico e culturale a beneficio degli associati;
- rappresentare gli interessi dei singoli consumatori, ovvero gli interessi collettivi e generali di gruppi di consumo attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o cautelari, di azioni collettive (c.d. class actions), compresa la costituzione di parte civile, in materia penale, civile,amministrativa o di competenza di Autorità di settore sui temi inerenti l'oggetto sociale;
n) promuovere la crescita e lo sviluppo della normativa - comunitaria, nazionale, regionale e locale - in materia di tutela dei diritti in sintonia con i propri principi. A tale riguardo, IDEA CIVIS si propone, nell'interesse degli associati, di farsi promotrice di proposte legislative;
o) mettere in atto, nei limiti della normativa vigente, quant'altro utile al raggiungimento del fine associativo.
ART. 4 – Durata
L'Associazione ha durata illimitata.
TITOLO II
Mezzi patrimoniali
ART. 5 – Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati, dalle liberalità di qualsiasi genere provenienti anche da soggetti diversi dagli associati, da tutti i beni mobili e immobili acquistati dall'Associazione con questi mezzi o con quelli rivenienti dalla vendita di propri beni.
ART. 6 – Contributo di ammissione e quota associativa annuale
Gli associati appartenenti alle categorie dei "soci ordinari" e dei "soci sostenitori" sono tenuti al pagamento di un contributo di ammissione e di una quota associativa annuale.
Il contributo di ammissione e la quota associativa sono determinati ogni anno dal Consiglio Direttivo in una misura diversa per ciascuna delle due categorie di associati.
Quale che sia la categoria di appartenenza la quota associativa annuale dovuta dagli enti deve comunque essere determinata in una misura pari al doppio di quella prevista per gli associati che siano persone fisiche.
TITOLO III
Associati
ART. 7 – Associati
Possono rivestire la qualifica di associati sia persone fisiche sia enti.
ART. 8 – Categorie di associati
Gli associati appartengono a una delle seguenti categorie:
- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari;
- soci sostenitori.
ART. 9 – Soci fondatori
Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione.
I soci fondatori non sono tenuti al pagamento di alcun contributo associativo salvo quanto necessario alla costituzione dell'Associazione.
I soci fondatori hanno l'obbligo di contribuire alla gestione e allo sviluppo delle attività statutarie.
ART. 10 – Soci ordinari
I soci ordinari sono tenuti al pagamento del contributo di ammissione e della quota associativa annuale.
Possono conseguire la qualità di socio ordinario dell'Associazione tutte le persone fisiche: a) che siano maggiori di età; b) che abbiano il pieno godimento dei diritti di cittadinanza, anche se di nazionalità estera; c) che siano residenti nel territorio della Repubblica Italiana; d) che dichiarino espressamente di condividere le finalità dell'associazione.
Possono acquistare la qualità di socio ordinario dell'Associazione anche tutti gli enti che abbiano la propria sede nel territorio della Repubblica Italiana e che non perseguano finalità in contrasto con quelle dell'Associazione.
Il soggetto che sia in possesso dei requisiti indicati può presentare domanda di ammissione all'Associazione come socio ordinario. La domanda deve essere indirizzata al Presidente.
ART. 11 – Soci onorari
Possono conseguire la qualità di socio onorario dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti che si siano distinti per il particolare impegno profuso nel favorire il perseguimento delle finalità associative o che abbiano acquisito particolari meriti nello sviluppo e nella promozione dell'Associazione.
Il soggetto che ritenga di essere in possesso dei requisiti indicati può presentare domanda di ammissione all'Associazione come socio onorario. La domanda deve essere indirizzata al Presidente. Il Consiglio Direttivo può anche deliberare di rivolgere l'invito a partecipare all'Associazione in qualità di soci onorari a persone fisiche o enti che abbiano i requisiti di cui sopra.
I soci onorari partecipano all'Assemblea con diritto di parola, ma non hanno diritto di voto.
ART. 12 – Soci sostenitori
Possono conseguire la qualità di socio sostenitore dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che abbiano disposto dazioni liberali in suo favore.
Tali soggetti possono presentare domanda di ammissione all'Associazione come socio sostenitore. La domanda deve essere indirizzata al Presidente. Il Consiglio Direttivo può anche deliberare di rivolgere l'invito a partecipare all'Associazione in qualità di socio sostenitore a persone fisiche o enti che abbiano i requisiti di cui sopra.
I soci sostenitori non sono tenuti al pagamento del contributo di ammissione e della quota associativa annuale.
I soci sostenitori partecipano all'Assemblea con diritto di parola, ma non hanno diritto di voto.
ART. 13 – Delibera di ammissione
Sulle tutte le domande di ammissione il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità entro trenta giorni dalla loro ricezione. Le delibere del Consiglio Direttivo sulle domande di ammissione sono insindacabili.
Art. 14 – Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde:
- per recesso unilaterale;
- per esclusione;
- per morte.
La volontà di recedere dall'Associazione deve essere comunicata per iscritto al Presidente entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. In caso di comunicazione successiva, l'associato è comunque tenuto a versare la quota associativa anche per l'anno a venire.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri, ove l'associato:
- abbia posto in essere comportamenti contrari alle finalità e alla reputazione dell'Associazione;
- sia in ritardo nel pagamento anche di una singola quota associativa annuale;
- abbia commesso altre gravi inadempienze statutarie e regolamentari.
La perdita della qualità di associato è causa di decadenza dalle cariche sociali.
TITOLO IV
Organizzazione
ART. 15 – Gratuità degli incarichi elettivi
Ogni incarico elettivo nell'Associazione è gratuito. Il Consiglio Direttivo può deliberare solo rimborsi di spese documentate, fiscalmente validi.
ART. 16 – L'Assemblea
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, anche per delega, tutti gli associati che risultino iscritti nel Registro degli associati e che siano in regola con i pagamenti delle quote sociali.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'Associazione.
ART. 17 – Riunioni dell'Assemblea
L'Assemblea è convocata dal Presidente o da almeno quattro membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente anche laddove ne facciano richiesta almeno un terzo di tutti gli associati o almeno due Revisori dei Conti.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno e dev'essere portato a conoscenza degli associati almeno sette giorni prima in una delle seguenti modalità: a) telefax; b) posta elettronica; c) pubblicazione sul sito internet dell'Associazione; d) lettera semplice da recapitare al domicilio dell'associato ovvero a mani dello stesso.
ART. 18 – Riunioni dell'Assemblea con collegamenti audio e/o video
Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche attraverso collegamenti audio e/o video a distanza purché ricorrano le seguenti condizioni, delle quali si dovrà dare atto nel verbale:
- indicazione nell'avviso di convocazione dei diversi luoghi audio/video collegati nei quali gli associati potranno affluire;
- presenza in uno stesso luogo del Presidente e del Segretario della riunione, che dovranno provvedere alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- possibilità per il Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni;
- possibilità per il soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- possibilità per tutti gli associati di partecipare alla discussione e alle eventuali votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
ART. 19 – Deliberazioni dell'Assemblea
L'Assemblea delibera:
- sull'approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- sull'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo;
- sull'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- sull'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;
- sull'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- sulla nomina del liquidatore in caso di scioglimento dell'Associazione;
L'Assemblea in prima convocazione delibera a maggioranza di voti e con la partecipazione di almeno la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e alla partecipazione; in seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono valide a maggioranza di voti qualunque sia il numero dei presenti; tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ventiquattro ore.
Ogni socio ha diritto a un singolo voto e non può ricevere più di due deleghe.
ART. 20 – Svolgimento dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano; in mancanza da un associato eletto a maggioranza dei presenti.
Il Presidente, constatata la validità della costituzione dell'Assemblea e il diritto all'intervento, nomina il Segretario dell'Assemblea. Il Presidente può disporre un limite di tempo per gli interventi degli associati.
Il Segretario redige su apposito libro il verbale delle adunanze dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.
ART. 21 – Assemblea in seduta straordinaria
L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.
Le modifiche dello Statuto possono essere deliberate dall'Assemblea solo dopo essere state approvate dal Consiglio Direttivo.
Sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea delibera, in prima convocazione, in presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, col voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque ne sia il numero.
ART. 22 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri.
I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati; almeno cinque di essi devono appartenere alla categoria dei soci fondatori; gli altri devono appartenere alla categoria dei soci ordinari.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo ed è composto esclusivamente da soci fondatori.
Nel caso in cui il numero dei soci delle diverse categorie non sia sufficiente a coprire i posti loro riservati, l'Assemblea può eleggere, come membri del Consiglio, anche persone estranee alle stesse categorie.
I Consiglieri durano in carica tre anni.
I Consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.
In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione per cooptazione, deliberando a maggioranza dei suoi componenti. Anche in questo caso devono essere rispettate le regole di cui al terzo e al quinto comma della presente norma. I membri cooptati rimangono in carica fino all'esaurirsi del triennio in corso.
ART. 23 – Competenze e poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto dal presente Statuto è espressamente riservato all'Assemblea.
E così, a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio Direttivo:
- nomina al proprio interno, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera i regolamenti interni dell'Associazione e le eventuali modifiche degli stessi;
- determina i contributi di iscrizione e le quote associative annuali;
- decide sulle domane di ammissione all'associazione;
- delibera l'esclusione degli associati nei casi previsti dallo Statuto, previo parere del Collegio dei Probiviri;
- redige i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- predispone la relazione ai bilanci da presentare all'Assemblea;
- nomina commissioni speciali per le varie iniziative dell'Associazione;
- delibera la stipula di atti, contratti e convenzioni utili o necessari per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- redige il programma di tutte le attività dell'Associazione;
- dispone se del caso l'apertura di uffici secondari dell'associazione;
- delibera sull'accettazione delle liberalità a favore dell'Associazione;
- delibera in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- determina la misura di eventuali rimborsi spese per le cariche sociali;
- propone all'assemblea lo scioglimento dell'Associazione;
Il Consiglio Direttivo può deliberare di delegare i propri poteri o parte di essi al Presidente e a anche uno o più Consiglieri.
ART. 24 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa almeno una volta ogni tre mesi o anche su richiesta scritta di almeno metà dei suoi componenti.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate con avviso scritto, contenente l'indicazione rispettivamente del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le convocazioni devono essere trasmesse ai membri del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima della riunione con qualsiasi modalità che ne provi l'invio: posta elettronica, telefax, lettera spedita al domicilio del Consigliere o consegnata nelle sue mani.
Nei casi urgenti, da indicare espressamente nell'avviso, la convocazione può essere effettuata con messaggio trasmesso per posta elettronica o telefax anche solo tre giorni lavorativi antecedenti la riunione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti; in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo delibera qualunque sia la presenza dei componenti intervenuti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
E' ammessa la partecipazione tramite videoconferenza o strumento equipollente, purché sia garantita la partecipazione e l'intervento in tempo reale dei Consiglieri.
Il Presidente può invitare ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, o a parte di esse, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altre persone anche estranee al gruppo degli associati.
Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto su apposito libro ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 25 – Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e degli altri organi statutari e sovrintende all'applicazione del presente Statuto.
È compito del Presidente convocare, presiedere e dirigere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti al Vicepresidente.
Nel Consiglio Direttivo e in Assemblea, in caso di parità dei votanti, il voto del Presidente vale doppio.
In caso di particolare necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti su materie di competenza degli altri organi sociali; è tenuto tuttavia a convocarli appena possibile per la ratifica dei provvedimenti adottati.
Il Presidente dura in carica tre anni.
Il primo Presidente è eletto tra i soci fondatori; successivamente il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
ART. 26 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente svolge i compiti a lui delegati dal Presidente.
In caso di impedimento del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce; ogni atto da lui posto in essere, in sostituzione del Presidente, nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione, deve essere specificamente autorizzato dal Consiglio Direttivo in via preventiva o successiva.
Il Vicepresidente dura in carica tre anni.
Il primo Vicepresidente è eletto tra i soci fondatori; successivamente il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
ART. 27 – Il Segretario
Il Segretario cura, insieme al Presidente, la contabilità dell'Associazione, custodisce e aggiorna il registro degli associati, predispone l'ordine del giorno e il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario cura le comunicazioni interne ed esterne relative alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
Il Segretario può assumere obbligazioni per conto dell'Associazione per un importo massimo di Euro 500,00.
Il Segretario gestisce i conti correnti bancari dell'Associazione.
Il Segretario dura in carica tre anni.
Il primo Segretario è eletto tra i soci fondatori; successivamente il Segretario è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
ART. 28 – Il Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti opera solo se costituito con delibera dell'Assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee al gruppo degli associati. L'Assemblea indica altresì il Presidente del Collegio tra i suoi membri effettivi.
Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- controlla i conti, le spese, la documentazione contabile, i libri di cassa e quant'altro attiene all'amministrazione dell'Associazione;
- dà il suo parere sui bilanci dell'Associazione.
L'incarico di Revisore dei Conti non è compatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.
ART. 29 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea.
I componenti del Collegio scelgono tra di essi un Presidente.
I componenti del Collegio dei Probiviri rimangono in carica tre anni.
Il Collegio dei Probiviri:
- fornisce al Consiglio Direttivo un parere obbligatorio e non vincolante sui provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli associati, previa audizione degli stessi;
- compone amichevolmente le controversie che dovessero insorgere tra associati e Associazione e tra associati per quanto attiene a problemi associativi;
- fornisce all'Assemblea e al Consiglio Direttivo pareri non vincolanti sulla interpretazione delle norme del presente Statuto.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario o ritenga fondata l'istanza presentata da uno o più associati.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce e delibera senza particolari formalità salvo in ogni caso, nei procedimenti disciplinari a carico degli associati, la garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa.
Il Collegio dei Probiviri emette decisioni scritte e congruamente motivate.
Il mancato rispetto di una decisione del Collegio dei Probiviri costituisce una grave inadempienza statutaria per la quale è prevista l'esclusione dall'associazione.
Il Collegio dei Probiviri ha l'obbligo di tenere un registro delle proprie adunanze, nel quale, omessa ogni formalità, devono essere riportate tutte le delibere adottate.
TITOLO V
Scioglimento
ART. 30 – Scioglimento
L'Associazione si scioglie:
- per impossibilità di funzionamento;
- per continuata inattività;
- per insufficienza del patrimonio rispetto al perseguimento degli scopi;
- per deliberazione unanime dell'Assemblea dei soci;
- per mancanza di soci fondatori e ordinari.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche il liquidatore.
In ogni caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato ad altre organizzazioni aventi le medesime finalità.
ART. 31 – Disciplina applicabile
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile italiano.